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Statuto

Associazione di Promozione Sociale 

The Cheerful Brigade

 

 

Articolo 1 - Denominazione e sede

 

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione di promozione sociale denominata “The Cheerful Brigade”, con sede in Roma (RM), via Gino DaII’Oro n. 9 codice fiscale 96557630587. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede rimanendo all’interno del territorio della Provincia della stessa città, senza che che ciò comporti la modifica dello Statuto.

 

Articolo 2 - Scopi


1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita delI'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.


2. Essa ha per finalità lo sviluppo la diffusione di attività di promozione culturale, artistica, sociale e ricreativa, intese come mezzo di crescita, di aggregazione, di espressione e di interesse personale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature elettriche ed elettroniche, digitali e multimediali, nonché Io svolgimento di attività didattico-formativa per l’avvio, il miglioramento, la formazione e il supporto a bambini, ragazzi e studenti di ogni età. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio locale e paesaggistico, creazione e partecipazione a manifestazioni sociali, culturali, ricreative e ludiche, anche in ambito digitale. L'Associazione promuove l'integrazione sociale, l'abbattimento di barriere discriminatorie basate su qualsivoglia motivazione, l’espressione dell'individuo, la socializzazione, l’integrazione razziale, la familiarizzazione con gruppi, lingue ed etnie provenienti da altre parti del mondo, sia fisicamente che virtualmente. L'Associazione potrà gestire spazi pubblici e privati, produrre materiale digitale o fisico di supporto all’attività, fare formazione didattica e/o professionale, creare eventi, iniziative editoriali, progettare e realizzare app per dispositivi mobili.


3. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.


4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, daII’uguagIianza dei diritti di tutti gli associati, daII’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

 

Articolo 3 - Durata


L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione


1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile ed etica. Per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’iIlecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità eventualmente affiliatarie. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

 

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.


3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.


4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti delI’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deII'associato minorenne.


5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci


1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché deIl’eIettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.


2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno deIl'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 13.


3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.


4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e daII'AssembIea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari deII’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 - Decadenza dei soci


1. I soci cessano di appartenere aIl'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori deII'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento deIl’Associazione, come regolato dal presente statuto.


2. Il provvedimento di radiazione di cui alla Iettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.


3. L’associato radiato non può essere più ammesso.


4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti aII'integraIe pagamento delle quote associative per l’anno in corso.

 

Articolo 7 - Organi sociali


1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell’assemblea generale


1. L’AssembIea generale dei soci è il massimo organo deliberativo deII’Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.


2. L’assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima deII'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora deII'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno.


4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare aII’AssembIea devono essere scritte e sotto firmate alla maggioranza assoluta dei soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.


5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i Iavori deII’AssembIea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


6. L'AssembIea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.


7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.


8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede deII'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.


9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.


10. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.


11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.


12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Enti a cui l’Associazione è affiliata.

 

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea


1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie deIl’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.


2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell’associazione.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria


1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali deII’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni quattro anni a scrutinio segreto degli organi direttivi delI'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 5.

 

Articolo 11 - Assemblea straordinaria


1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; scioglimento deIl’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 12 - Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

 

2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


3. Trascorso un giorno dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare Io scioglimento deII’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

 

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il presidente determinato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.


2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.


3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.


4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.


5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni nell’ambito della medesima attività, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a misure restrittive di ogni ordine e grado civile.


6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14 - Dimissioni


1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.


2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria deIl'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.


3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria deII'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

 

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente Io ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo


1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) eleggere il Presidente; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 7; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell’assemblea degli associati; f) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci; h) Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento delI’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione; i) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’AssembIea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

 

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale deII’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

 

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

 

Articolo 18 - Il Vice-Presidente


1. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19 - Il Segretario e il Tesoriere


1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.


2. Il Tesoriere cura l'amministrazione delI'Associazione e si incarica della tenuta dei Iibri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20 - Il rendiconto economico


1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio deII’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.


2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria deII'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.


3. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte delI’AssembIea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 14 comma 2.

 

Articolo 21 - Anno sociale


1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1º gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 22 - Il Patrimonio


1. I mezzi finanziari deII’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalI’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

 

Articolo 23 - Le Sezioni    


1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 - Clausola compromissoria    

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute aII'escIusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

 

Articolo 25 - Scioglimento


1. Lo scioglimento deIl'Associazione è deliberato dall’assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto Io scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.


2. L’assemblea, all’atto dello scioglimento deIl'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio deII'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

 

Articolo 26 - Norma di rinvio


1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Iegge vigenti.